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ORDINANZA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA

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08/01/2022

Ordinanza n° 4 /2022

IL SINDACO

VISTO l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021, del 2 marzo 2021, del 17 giugno 2021, del 10 settembre 2021, del 23 settembre 2021, del 12 ottobre 2021 e del 17 dicembre 2021;

VISTI:

- il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n.631 del 27 febbraio 2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

CONSIDERATO che nell’ordinanza redatta dal Presidente della Giunta Regione n. 3 del 08/03/2020, inerente il contenimento del contagio da COVID-19, è espressamente esplicitato che: “I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l’emanazione del provvedimento di competenza.”;

DATO ATTO:

- delle ordinanze in vigore del Presidente della Regione Calabria e dei D.P.C.M. per le misure di prevenzione da Covid- 19, da intendersi tutti in questa sede integralmente riportati e trascritti;

- che l’ASP di Cosenza non sta’ effettuando la mappatura epidemiologica del territorio per verificare eventuali altri contagi e che tale situazione, non consente di avere un’esatta cognizione del numero effettivo di contagiati esistenti sul territorio;

ATTESO CHE:

- la situazione epidemiologica da contagio da COVID- 19 sta crescendo in modo esponenziale;

- è saltato il sistema di tracciamento da parte dell’ASP e che la situazione appare, al momento, fuori diretto controllo;

- è in netto aumento il diffondersi del contagio tra i bambini tra i 6 ed i 16 anni;

- moltissimi Dirigenti Scolastici hanno fatto appello per la chiusura delle scuole, non reputando idonea e sicura, in questa fase storica, la loro riapertura;

- la campagna vaccinale tra i bambini ed i ragazzi è ancora agli inizi e, pertanto, tali categorie risultano ancor di più a rischio;

RITENUTO di dover garantire, nelle more della mappatura epidemiologica da parte dell’ASP, la sicurezza e l’incolumità pubblica, rispetto al rischio di diffusione del virus; DATO ATTO della estrema contagiosità della variante OMICRON, che ha fatto impennare sino ad oltre 200.000 a livello nazionale, il numero dei contagi;

VISTO il numero considerevole, nella nostra provincia, di professori ed alunni già affetti da COVID – 19 e che risultano già posti in isolamento e/o quarantena;

ATTESO che la ripresa delle attività scolastiche non può avvenire in situazioni di sicurezza;

VISTO che al fine di garantire le misure di sicurezza e prevenire la maggiore diffusione del contagio, si rende necessario predisporre la sospensione delle attività delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che è in corso la vaccinazione per gli alunni dai 5 agli 11 anni;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

RITENUTA la propria competenza all’adozione del provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell’art. 50 del D. lgs. n. 267 e ss.mm. del 18 agosto 2000

O R D I N A

per i motivi di carattere sanitario rappresentati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, sull’intero territorio regionale: LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA, dal 10 al 15 gennaio 2022 nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

D I S P O N E

che la presente ordinanza venga pubblicata sull’albo pretorio on-line, affissa alle bacheche e nei luoghi pubblici per la sua diffusione e trasmessa all’Istituto Comprensivo. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

Domanico, 08.01.2022

 

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