Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.275 del 4 novembre 2020, sarà in vigore da venerdì 6 novembre a tutto il 3 dicembre 2020, sostituisce integralmente il DPCM 24 ottobre 2020 e prevede la suddivisione del paese in tre aree (rossa, arancione, gialla) a seconda dello scenario di rischio, individuato dal CTS (Comitato tecnico scientifico del Governo) in base a: indice di contagiosità RT, saturazione delle terapie intensive, disponibilità dei posti letto in ospedale, numero di tamponi effettuati, ecc.
Zona rossa (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta)
- vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza).
- chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole; chiusi i mercati di generi non alimentari;
- chiusa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto
- sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto;
- consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) in prossimità della propria abitazione;
- consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
- attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media.
Zona arancione (Puglia, Sicilia)
- vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza);
- consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, e sarà consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;
- vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering;
- consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.
Zona gialla (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto)
- coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 05:00;
- ritorno dell’autocertificazione: uscire di casa dopo le 22 solo per ragioni di lavoro, necessità e salute;
- chiusura dei musei e delle mostre;
- didattica a distanza al 100% per le scuole superiori; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni);
- nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
- chiusura di bar e ristoranti alle 18:00; consentite consegna a domicilio ed asporto;
- sospensione dello svolgimento delle prove pre-selettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni«a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
- chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie.
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