Notiziario

ORDINANZA DEL SINDACO NR. 135

La categoria

04/06/2021

IL SINDACO
PREMESSO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle strade pubbliche o private soggette al pubblico transito, può costituire ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica e che, in particolare, in occasione di eventi metereologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate, la caduta di alberi o rami sulla sede stradale può costituire pericolo per l’incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o dei pedoni, ovvero ostruire il transito con gravi conseguenze sulla
mobilità;
VISTO che in più punti ed in tratti vari, le strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico ricadenti sul territorio del Comune di Domanico, a seguito degli eventi atmosferici verificatisi in passato e di recente, sono state invase lungo le loro sedi, da materiali vari: terra, fango, detriti, rami, ramaglie, tronchi ed in alcuni casi alberi caduti/sradicati/crollati;
CONSIDERATO che tutto il materiale vegetale depositato sulle sedi stradali, proveniva da fondi privati laterali alle arterie stradali; ESAMINATO lo stato di fatto delle strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico ricadenti sul territorio del Comune di Domanico;
CONSIDERATO:
- che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 “I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile”; 
- che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285“ I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30 (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. 

Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi”;
VERIFICATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;
RAVVISATA pertanto la necessità di avere tutte le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico nel territorio comunale, in condizioni di sicurezza;
PRESO ATTO che vi sono peraltro numerose alberature instabili ubicate su proprietà private che, pur non confinando con strade ed aree pubbliche in genere, potrebbero determinare pericoli o ingenti danni per improvvisi sradicamenti e cadute; 

RITENUTO per motivi di sicurezza e pubblica incolumità di dover emettere apposita Ordinanza in materia;
VISTI:
- l’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- gli art. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 e 31 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
RILEVATA l’urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;
O R D I N A
Tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del Comune di Domanico, dovranno provvedere a:
- Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;
- Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- Provvedere alla verifica ed alla eventuale rimozione di piante di alto fusto radicate sui propri fondi e che possano dare luogo a cadute o franamenti sulla sede stradale;
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- Provvedere alla manutenzione delle ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualsiasi genere), lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando ove occorrano, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- Adottare comunque tutte le precauzioni ed accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
- Provvedere all’abbattimento delle piante di alto fusto instabili, ubicate su proprietà privata che, pur non confinando con strade ed aree pubbliche in genere, possano determinare pericolo per le persone e/o ingenti danni alle proprietà immobiliari, alle seguenti condizioni: 

* Gli interventi da effettuare dovranno essere comunicati a questo Comune a mezzo pec (comunedomanico@pec.it), email (ufficiotecnico1@comune.domanico.cs.it) o mediante presentazione di comunicazione cartacea all’Ufficio Protocollo.
I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade, dovranno essere eseguiti
costantemente durante tutto il periodo dell’anno.

DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile dell’AREA TECNICA, Arch. Gianfranco SEGRETI - BRUNO e che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amm.vo Regionale (T.A.R.) nonché, con la procedura di cui all’art. 37 del già citato D. Lgs. 285/92, al Ministero dei Lavori Pubblici.
D I S P O N E
che la presente ordinanza venga pubblicata sull’albo pretorio on-line, affissa alle bacheche per la sua massima diffusione e trasmessa:
- al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Domanico;
- al Comando Stazione Carabinieri di Carolei;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza.
- al Comando di Polizia Provinciale di Cosenza;
- al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Longobardi (CS);

 

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